PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Albo professionale). - 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato "albo professionale".
      2. Le direzioni regionali del lavoro, entro tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
      3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
      5. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

 

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          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordità del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

      6. In deroga a quanto previsto al comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale previa domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del citato comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta, comunque, fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - (Abilitazione alle funzioni di centralinista e di operatore telefonico). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.
      2.
I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

          a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

 

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          b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

          c) cultura generale;

          d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

          e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

          f) uso di INTERNET e di banche dati on line;

          g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

      3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico e l'accesso ad essi deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.
      4.
Le regioni devono, altresì, prevedere l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionali, tenuti in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      5.
Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, disciplinato dalle regioni con proprie norme, che devono comunque prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa a livello regionale.
      6.
In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, le loro funzioni sono esercitate dalle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e

 

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privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo uno dei seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista per ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

          d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

      2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quelle indicate al comma 1».

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono

 

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computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

      2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «4. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

Art. 5.

      1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - (Comunicazioni obbligatorie). - 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi sostitutivi di questi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.
      2.
I datori di lavoro pubblici e privati che procedono all'installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.
      3.
Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, di trasformazione o di sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto

 

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dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.
      4.
Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici competenti che lo richiedono, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici od impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge.
      5.
È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

Art. 6.

      1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate all'articolo 7 della medesima legge.
      2.
In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono d'ufficio all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      3.
È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dall'azienda o dall'ente nel quale è occupato ad un altro ente, previo nulla osta degli uffici competenti.
      4.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

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      5.
Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Decorso inutilmente un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento al lavoro d'ufficio.
      6.
I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «i centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 2».
      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».

Art. 8.

      1. All'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono premesse le seguenti

 

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parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,», le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista» e dopo la parola: «centralinista» sono inserite le seguenti: «o di operatore».

Art. 9.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai centralinisti e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggiore favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore».

      2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

Art. 10.

      1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - (Sanzioni e obbligo di certificazione). - 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si

 

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applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 alla legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.
      2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».